Tabelle millesimali condominio, i casi di rettifica previsti dalla Legge
Aggregatore Risorse
Tabelle millesimali condominio, i casi di rettifica previsti dalla Legge
Le tabelle millesimali in condominio sono un parametro fondamentale per stabilire la misura proporzionale del contributo e la misura dei diritti di ciascun condomino. In sintesi, rappresentano una quota proporzionale al valore del bene di cui ogni condomino è titolare, espressa in millesimi in quanto si stabilisce come pari a 1.000 il valore di un condominio. Le tabelle millesimali e i relativi valori in esse espressi possono essere modificate e rettificate dall'assemblema di condominio con maggioranza all'unanimità, come indicato dall'articolo 69 delle disp. att. del Codice Civile. Ciò vale come regola generale, ma in realtà possono essere rettificate anche nell'interesse di un singolo condomino e con una votazione a maggioranza degli intervenuti all'assemblea e almeno la metà dei millesimi di proprietà dell'immobile.
Vediamo nello specifico in quali casi le tabelle millesimali possono essere rettificate:
- Quando vi sia oggettiva divergenza tra l'effettivo valore delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale ad esse attribuito. In particolare rientrano in questa casistica, tra gli altri, gli errori di misurazione della superficie o della cubatura di un immobile, l'inesatta applicazione di coefficienti prestabiliti, gli errori nell'interpretazione delle norme di legge.
- Quando vi sia una modifica di una parte dell'edificio in conseguenza di sopraelevazione, incremento di superfici, incremento o diminuzione di unità immobiliari che alterino per oltre un quinto il valore proporzionale anche di una singola unità immobiliare.
In aggiunta ai casi sopra citati, non mancano indicazioni recenti del legislatore secondo cui è possibile una modifica delle tabelle millesimali per “facta concludentia”, ovvero attraverso il pagamento dei contributi per diversi anni da parte dei condomini in base alle tabelle di fatto applicate, l'approvazione dei bilanci, la partecipazione alle assemblee con voto favorevole a ripetere delibere di ripartizione delle spese condominiali.
Il consenso per modificare le tabelle millesimali deve sempre essere in forma scritta a pena di nullità, in quanto il regolamento di condominio è soggetto alla forma scritta e non può essere altrimenti, come enunciato anche dalla Corte di Cassazione.