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fisco
17/11/2022

Superbonus e barriere architettoniche quali spese si possono detrarre?

In caso di efficientamento energetico degli immobili in regime di Superbonus 110% tra gli interventi ammissibili vi sono quelli relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche. Questa categoria di lavori rientra nelle cosiddette opere “trainate”, dunque secondarie e per questo ammissibili nella detrazione fiscale del 110% soltanto se eseguite congiuntamente ad almeno un intervento “trainante” o principale.

Vediamo ora nello specifico quali sono le spese che l'Agenzia delle entrate ammette al Superbonus 100%.

L'Agenzia delle entrate con la circolare 28/E del 25 luglio 2022 ha ribadito che la detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche spetta con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione di lavori sulle parti comuni di un condominio o sulle singole unità abitative, come ad esempio:

- Sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali di impianti)

- Rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (ascensori, servizi igienici, citofoni, impianti elettrici)

- Rifacimento di scale e ascensori

- Costruzione di rampe interne ed esterne all'immobile, di servoscala o piattaforme elevatrici

 

La medesima circolare inoltre evidenzia che la detrazione spetta anche per le spese sostenute, anche prima dell'inizio dei lavori, per:

- Progettazione e altre prestazioni professionali richieste per le diverse tipologie di lavori

- Acquisto di materiali

- Esecuzione di perizie e sopralluoghi

- Imposta sul valore aggiunto, diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le dichiarazioni di inizio lavori, imposta di bollo

- Oneri di urbanizzazione

- Altri costi strettamente legati alla realizzazione dei lavori

- Smaltimento dei materiali

- Tassa di occupazione del suolo pubblico

 

Non rientrano nell'agevolazione i costi sostenuti per eventuale trasloco e custodia dei mobili per il tempo di esecuzione dei lavori. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate, in risposta a un caso specifico presentato in un'instanza in cui si chiedeva la possibilità di portare in detrazione le spese effettuate per l'acquisto di un locale cantina per realizzare il vano motore e la fossa di termine corsa inferiore dell'ascensore, ha dichiarato che non possono rientrare nella detrazione i costi sostenuti per l'acquisto dell'unità immobiliare oggetto dei lavori.

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