Ristrutturazione e restauro conservativo caratteristiche e differenze
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Ristrutturazione e restauro conservativo caratteristiche e differenze
Spesso si sente parlare di ristrutturazione edilizia quando invece si tratta di restauro o risanamento conservativo e viceversa. Le differenze però ci sono e sono regolamentate da apposita normativa. In generale possiamo dire che si tratta di ristrutturazione o di restauro conservativo a seconda della tipologia di interventi eseguiti sull'edificio e la differenza sostanziale riguarda il fine ultimo dell'intervento:
- In caso di ristrutturazione l'intervento riguarda cambiamenti nella struttura dell'immobile dal punto di vista volumetrico e di destinazione d'uso;
- In caso di restauro conservativo l'intervento non va a modificare la struttura dell'immobile
La ristrutturazione edilizia implica una modifica sostanziale dell'edificio che riguarda la sua struttura e la sua natura. Tra gli interventi che rientrano nella categoria ristrutturazione troviamo:
- Demolizione e ricostruzione di una struttura
- Trasformazione delle superfici accessorie come sottotetti e scantinati
- Ampliamento della volumetria di almeno il 20% di quella totale esistente
- Frazionamento di un'unità immobiliare
- Modifica dei prospetti
- Cambio di destinazione, per esempio da autorimessa a unità abitativa
Dunque, si tratta di interventi di varia natura, alcuni dei quali necessitano del permesso di costruire, per altri è sufficiente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), altri ancora rientrano in edilizia libera, come indicato nel Testo Unico dell'Edilizia dpr 380/2001 che regola la materia.
Il restauro conservativo o risanamento comprende interventi di rinnovamento di un immobile che hanno come fine ultimo la conservazione delle sua funzionalità. Tra questi rientrano:
- Cambio di destinazione dell'immobile che richieda un adeguamento degli impianti accessori
- Adeguamento di altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
- Aperture di finestre per esigenze di areazione dei locali
La normativa che regola la materia è l'art 3 del Testo Unico dell'Edilizia con le dovute precisazioni della Cassazione che le finalità degli interventi devono rispettare gli elementi essenziali dell'edificio, come la sua qualificazione tipologica, gli elementi formali e strutturali.