Relazione tecnica di compravendita immobiliare
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Relazione tecnica di compravendita immobiliare
Facciamo chiarezza sulla relazione tecnica di compravendita immobiliare. Di cosa si tratta? È il documento redatto da un ingegnere, architetto o geometra che in sede di rogito attesta la conformità catastale e urbanistica di un immobile oggetto di compravendita. La relazione tecnica dunque riporta una serie di informazioni sul bene immobile, sulle parti contraenti e si compone di diverse sezioni:
-Dati delle due parti contraenti (venditrice e acquirente)
-Dati catastali e indirizzo dell'immobile
-Descrizione dell'immobile oggetto di compravendita
-Storia urbanistica e atti abilitativi
-Conformità urbanistica e catastale dell'immobile
-Estremi dell'attestato di prestazione energetica
-Elenco delle certificazioni degli impianti
Quando è necessaria?
La relazione tecnica di compravendita immobiliare non è obbligatoria, ma è una consuetudine in caso di compravendita di un immobile o di una parte di esso e serve per accertare la regolarità dei titoli abilitativi come concessioni e permessi. La documentazione è di solito consigliata anche per prevenire eventuali futuri inconvenienti legati alla conformità dell'immobile. Inoltre, viene richiesta spesso dagli istituti bancari per poter concedere un mutuo.
Quali verifiche contiene?
Il professionista che redige la relazione tecnica di compravendita immobiliare attesta l'effettiva corrispondenza dell'immobile rispetto a:
-Conformità urbanistica: riguarda la verifica dei titoli abilitativi quali licenza e permesso di costruire, DIA, SCIA, CILA, stato di fatto.
-Regolarità catastale: riguarda la verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto e la planimetria catastale.
-Abitabilità: riguarda la prova che l'immobile sia agibile. Da sottolineare che l'eventualità inagibilità non compromette la possibilità di compravendita, ma tale carenza deve essere oggetto di regolamentazione tra le parti.
-Prestazione energetica: riguarda la quantità di energia consumata dall'immobile i cui estremi sono contenuti nell'Attestato di Prestazione Energetica (APE)
Fermo restando che ogni caso va analizzato singolarmente e che la conformità può essere ottenuta con diverse modalità e interventi, un'immobile non può essere dichiarato conforme se:
-Completamente abusivo, ovvero non accompagnato da alcun titolo abilitativo. In questo caso per sanare la situazione sono necessari un condono o un Permesso di costruire in sanatoria.
-Modifiche interne parziali non dichiarate, come aperture o chiusure, soppalchi. In tal caso serve una CILA in sanatoria per lavori già realizzati.
-Modifiche esterne o aumento di volumetria, come verande, chiusure di balconi. In tal caso serve una SCIA o un Permesso di costruire in sanatoria.