Lucernari e finestre da tetto, cosa dice la normativa?
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Lucernari e finestre da tetto, cosa dice la normativa?
Non di rado accade che sottotetti e mansarde a seguito di interventi di ristrutturazione prevedano l'apertura nella copertura di lucernari, abbaini o vere e proprie finestre, in modo da aumentare la luminosità naturale degli ambienti e agevolare il ricambio d'aria. In ogni caso bisogna attenersi alle normative e ai permessi da richiedere che cambiano a seconda di diversi fattori tra i quali le dimensioni e la tipologia dell'apertura, i regolamenti edilizi comunali ed eventuali limitazioni condominiali. Spesso infatti individuare il corretto titolo edilizio per un'apertura in copertura non è così semplice e può creare problematiche al punto da poter arrivare a costituire un abuso edilizio. Vediamo quali sono i casi più ricorrenti.
In generale le aperture di lucernari e finestre da tetto rientrano tra gli interventi straordinari e per tale motivo necessitano della SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Questo vale però solo per i casi in cui l'intervento sia a scopo di risanamento dell'ambiente interessato dall'apertura. Qualora invece si tratti di altre motivazioni ovvero di aumento di volumetria il titolo edilizio che deve accompagnare i lavori è il Permesso di costruire. Nel caso invece che la tipologia di apertura nel tetto sia un abbaino, l'intervento conduce necessariamente a un aumento della volumetria dell'edificio, dunque non si può parlare di ristrutturazione ma di nuova costruzione e quindi il titolo edilizio è necessariamente il Permesso di costruire, come anche affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 4255/2017.
Qualora l'apertura di un lucernario o finestra da tetto avvenga in un appartamento in condominio e anche se non vi fossero vincoli comunali o condominiali, è comunque buona regola chiedere l'autorizzazione all'assemblea condominiale, al fine di evitare successivi spiacevoli contestazioni da parte degli altri condomini. Naturalmente i lavori devono essere effettuati a regola d'arte senza arrecare danni strutturali o estetici all'edificio. Se però l'apertura di una nuova finestra o lucernario avviene contestualmente alla modifica della destinazione d'uso del sottotetto, ad esempio trasformandolo in mansarda abitabile, per eseguire i lavori è necessario il parere unanime dell'assemblea. La semplice sostituzione di un lucernario o finestra da tetto con una nuova invece non prevede la produzione di alcun permesso o autorizzazione in quanto trattasi di manutenzione ordinaria in regime di edilizia libera.
Oltre alla normativa esistono particolari condizioni tecniche e architettoniche a cui attenersi in caso di aperture di lucernari, abbaini e finestre da tetto. Tra gli aspetti da verificare di particolare importanza vi è quello relativo all'impatto strutturale che la nuova apertura genera, specie in fatto di rigidezza e resistenza. Infine, un occhio di riguardo va dedicato all'impatto estetico che la nuova apertura nel tetto avrà, specie qualora si tratti di un edificio di pregio storico-architettonico o che si trovi ubicato in aree particolari e/o tutelate come i centri storici, dove spesso sono in vigore regolamenti edilizi particolarmente rigidi.