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normativa
19/06/2023

Immobile sotto sequestro, i termini per la demolizione

Sulla questione della possibilità di procedere alla demolizione di un immobile sotto sequestro è tornata a pronunciarsi la giurisprudenza. In particolare, il Consiglio di Stato con sentenza 5529/2023 ha rigettato il ricorso proposto contro un ordine di demolizione riguardo un'opera abusiva di sopraelevazione di un edificio. Secondo chi ha fatto ricorso l'ordinanza di demolizione era divenuta inefficace a seguito della presentazione di un'istanza di accertamento di conformità dell'opera ritenuta abusiva. La risposta del Consiglio è che “la presentazione di un'istanza di sanatoria ex art.36 d.P.R. 380/2001 non rende inefficace un provvedimento sanzionatario pregresso, ma determina una sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione, con la conseguenza che, qualora l'istanza venga rigettata, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia”. Dunque, la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità non determina la cessazione dell'efficacia dell'ordine di demolizione, ma soltanto la sospensione fino alla definizione dell'accertamento. Nel caso specifico su cui si è pronunciato il Consiglio di Stato, l'ordinanza di demolizione ha riacquisito efficacia a seguito del rigetto della richiesta di sanatoria.

Similmente alla situazione descritta, la pendenza di un sequestro penale su un immobile non rappresenta un impedimento assoluto alla demolizione e quindi non va ad annullare il provvedimento. Questo anche perché il privato proprietario dell'immobile che volesse richiedere il dissequestro all'autorità giudiziaria, viene in tal modo sollecitato ad avere un comportamento attivo. Sugli effetti del sequestro di un immobile abusivo disposto dall'autorità giudiziaria in sede penale sul procedimento amministrativo di repressione dell'abuso, un recente orientamento della giurisprudenza afferma che il sequestro penale dell'immobile non influenza la legittimità dell'ordinanza di demolizione anche in ottica di creare una situazione di bilanciamento tra tutela del territorio che riguarda la sfera pubblica e difesa penale che attiene alla sfera privata. Secondo tale orientamento il termine per la demolizione assegnato dall'ordinanza non decorre sin quando l'immobile rimane sotto sequestro. Quindi, in caso di sequestro penale di opera abusiva e nella vigenza dello stesso, il termine per ottemperare all'ordine di demolizione non decorre fino a che tale misura cautelare non sia venuta meno ovvero che l'immobile sia tornato nella disponibilità del privato.

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