Cosa c'è da sapere sul supercondominio
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Cosa c'è da sapere sul supercondominio
Il supercondominio è un complesso di edifici residenziali tra loro connessi, con un'ampiezza di aree comuni e servizi tale da necessitare di una regolamentazione specifica, più complessa rispetto a un condominio ordinario.
Affinché si possa parlare di supercondominio non conta tanto il numero di condomini, quanto la presenza di impianti e servizi comuni, quali viali di accesso, aree verdi, portinerie, parcheggi, in rapporto di accessorietà con i fabbricati.
Requisiti di un supercondominio
La costituzione di un supercondominio non dipende dalle volontà dei proprietari delle unità abitative, dunque non prevede un atto costitutivo o un verbale, ma avviene in modo automatico nel caso in cui più edifici abbiano spazi e servizi comuni necessari al loto funzionamento, come indicato dall'articolo 1117 del Codice Civile.
Secondo quanto indicato nella Legge n.220/2012 il supercondominio deve seguire le medesime normative che regolano il funzionamento di un condominio normale, dunque deve prevedere la nomina di un amministratore, che non necessariamente coincide con l'amministratore di uno dei singoli condomini, con compiti di supervisione dei diversi edifici e delle parti comuni.
Come per i singoli condomini anche per il supercondominio è prevista l'organizzazione di un'assemblea condomininale a cui tutti i singoli condomini hanno diritto di partecipare. Qualora i rappresentanti siano più di sessanta, ogni condominio deve nominare un proprio rappresentante di supercondominio che parteciperà all'assemblea per votare la gestione delle parti comuni e la nomina dell'amministratore.
Le delibere dell'assemblea del supercondominio hanno effetto immediato su ciascun edificio e parte comune senza necessità di avere la delibera dell'assemblea di ogni singolo condominio.
In quanto alle spese del supercondominio, queste sono ripartite secondo i millesimi di proprietà come previsto per ogni singolo condominio. Devono però esistere due diverse tabelle millesimali, una strettamente legata al singolo condominio, l'altra concernente i millesimi di supercondominio.
Infine, esiste la possibilità di scioglimento del supercondominio ad opera dell'assemblea o dell'autorità giudiziaria quando lo stesso viene suddiviso in tanti singoli condomini quanti sono gli edifici che lo costituiscono, a seguito di votazione da parte della maggioranza dei votanti e di almeno la metà del valore complessivo.