Climatizzatore, quando rientra nel Superbonus 110%?
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Climatizzatore, quando rientra nel Superbonus 110%?
Il climatizzatore è diventato uno strumento ormai irrinunciabile per poter affrontare le ondate di calore che sempre più contraddistinguono le estati italiane rendendo invivibili le nostre case. In questo periodo molti italiani si trovano a dover installare un climatizzatore o a dover sostituire il vecchio impianto. E visto che tanto si parla di bonus edilizi, specie di Superbonus 110%, molti si chiedono se la sostituzione dell'impianto di climatizzazione rientra tra gli interventi che possono godere delle agevolazioni fiscali in materia di efficientamento energetico dell'abitazione. Ricordiamo che il Superbonus 110% è un'agevolazione fiscale che consiste nella possibilità di detrarre fiscalmente il 110% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica. Per poter usufruire della detrazione è necessario rispettare determinati requisiti, tra cui l'esecuzione nei lavori di almeno uno dei cosidetti interventi trainanti che permetta di migliorare di almento due classi energetiche. All'interno di questi interventi principali o trainanti, sia che si tratti di abitazione unifamiliare che di unità abitativa in condominio, è possibile inserire in detrazione anche dei lavori cosidetti trainati. Tra questi rientra anche la sostituzione dell'impianto di climatizzazione dell'abitazione, ma solo in presenza di determinate condizioni e questo anche se i condizionatori non sono citati direttamente nell'elenco degli interventi ammessi. Infatti per questa tipologia di impianto è prevista una detrazione ad hoc che rientra nell'Ecobonus o nel bonus ristrutturazione, compresa tra 50% e 65% a seconda della tipologia di impianto.
Interventi trainanti che possono includere il climatizzatore
Detto che l'installazione di un climatizzatore gode già di una sua agevolazione fiscale, è possibile farlo rientrare nel Superbonus 110%? La risposta è affermativa, ma solo se la sostituzione del condizionatore e i relativi lavori vengono effettuati all'interno di lavori di efficientamento energetico definiti trainanti. Tra questi rientrano interventi strutturali dell'edficio, come l'isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali relative all'involucro dell'edificio per almeno un quarto della stessa superficie complessiva ovvero il cosidetto cappotto termico. La possibilità di accedere all'agevolazione è vincolato al miglioramento di due classi energetiche dell'edificio coinvolto nell'intervento, da certificare mediante apposita certificazione APE.
Al contrario, se la sostituzione del climatizzatore non è legata a un intervento trainante non potrà rientrare nel Superbonus 110%, ma potrà usufruire delle detrazioni previste per quel tipo di impianto descritte sopra.
Non solo. Per poter godere della detrazione fiscale del 110% l'impianto di climatizzazione che viene installato deve poter assicurare anche il riscaldamento e non solo il condizionamento. Si tratta dei cosidetti climatizzatori a pompa di calore ad alta efficienza. Dunque, non sono ammessi impianti per la sola produzione di aria fredda e deumidificazione, così come non lo sono i condizionatori portatili.