Cessione del credito, come correggere eventuali errori
Aggregatore Risorse
Cessione del credito, come correggere eventuali errori
Nella comunicazione dell'opzione della cessione del credito d'imposta in materia di bonus edilizi si potrebbe incappare in errori formali e sostanziali. Per permettere al contribuente di correggere eventuali errori commessi, l'Agenzia delle Entrate ha dato istruzioni mediante apposita circolare 33/E/2022 del 6 ottobre 2022.
Cosa dice l'Agenzia delle entrate?
Qualora ci si renda conto di aver commesso degli errori, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni sconto in fattura o cessione del credito può essere annullata, ma solo entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione stessa. Entro il medesimo termine temporale può essere inviata una nuova comunicazione che va a sostituire integralmente la precedente. Nel caso in cui il termine sia già trascorso, il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore attraverso l'apposita funzione disponibile sulla “Piattaforma cessione crediti”.
Errori formali o sostanziali
Esistono due tipologie di errori nella comunicazione della cessione del credito d'imposta:
Formali, che riguardano dati come recapiti, codice indentificativo dell'asseverazione, dati catastali, tipologia del cessionario, SAL
Sostanziali, che incidono sugli elementi essenziali della detrazione, come ad esempio l'errata indicazione del codice di intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante, oppure il codice fiscale inesatto del cedente
Qualora il cessionario o il fornitore abbiano accettato il credito, ma nella comunicazione vi siano presenti errori formali il credito può comunque essere utilizzato in compensazione o ceduto ulteriormente, ma il cedente deve inviare all'Agenzia delle entrate una richiesta di annullamento via PEC completa di nota di segnalazione con indicato l'errore commesso, anche ai fini dei controlli successivi. In caso invece della presenza di errori sostanziali i titolari delle detrazioni, i cessionari e i fornitori possono richiedere l'annullamento dell'accettazione del credito derivante, appunto, dalla dichiarazione non conforme, utilizzando un apposito modello di annullamento sottoscritto digitalmente con firma autografa del cessionario e del cedente. In mancanza di consenso ovvero di firma di una delle due parti, l'Agenzia delle entrate non procederà all'annullamento della comunicazione errata.