Accertamento di conformità: cosa cambia con il Dl Salva Casa
Aggregatore Risorse
Accertamento di conformità: cosa cambia con il Dl Salva Casa
Dopo l’entrata in vigore un mese fa del Dl Salva casa diverse novità sono state introdotte nella normativa relativa alle costruzioni. Nello specifico, in materia di accertamento di conformità, viene introdotto il superamento della cosiddetta doppia conformità urbanistica e edilizia, dando il via alla procedura semplificata per ottenere il permesso di costruire o la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ma solo in caso di parziale difformità. In caso, invece, di interventi in regime di assenza, totale difformità o di variazione essenziale del permesso di costruire o della Scia alternativa al permesso di costruire, permane il regime della doppia conformità. Dunque, per le opere considerate in regime di parziale difformità è sufficiente comprovare la conformità urbanistica al momento della presentazione della domanda di sanatoria e la conformità edilizia all’epoca della realizzazione dell’intervento. La doppia conformità, quindi, non viene del tutto eliminata, ma viene per così dire alleggerita in quanto disgiunta a seconda del riferimento alla disciplina urbanistica o a quella edilizia. Per questo, se per gli abusi di maggiore portata rimane in vigore l’obbligo di attestare la doppia conformità, per gli interventi minori tale conformità diventa “disgiunta” a seconda del momento della presentazione della domanda. Per chiarire la linea di demarcazione tra norme urbanistiche e edilizie, non sempre così chiara, il Dl 69/2024 sottolinea che la disciplina urbanistica è quella che “meglio può rappresentare gli interessi attuali del territorio” e, quindi, è attinente alla tutela del territorio considerando lo sviluppo nel tempo, mentre la disciplina edilizia è quella che attesta la realizzazione “a regola d’arte” dell’intervento. La nuova normativa introdotta dal Dl Salva Casa, all’art.36 bis, stabilisce inoltre che la valutazione di conformità debba essere espressa da un professionista tecnico. All’interno della valutazione viene attestata sia la conformità dell’intervento alla normativa che l’anno della sua realizzazione, un dato fondamentale per stabilire a quale normativa edilizia fare riferimento. Per comprovare l’anno di realizzazione dell’opera, il tecnico può anche riferirsi a diverse documentazioni quali dati catastali di primo impianto, riprese fotografiche, estratti cartografici, altri atti pubblici o privati. Qualora la documentazione non sia sufficiente a comprovare il periodo di realizzazione dell’intervento, il tecnico può attestarlo con una dichiarazione basata su una valutazione tecnica di esperienza e di conoscenza frutto dell’esame di diversi elementi, che permettono appunto di desumere l’anno di esecuzione dell’opera. In tal caso, il tecnico si assume la responsabilità delle dichiarazioni e ne risponde direttamente nel caso di dichiarazioni volutamente false. Dopo aver completato l’accertamento di conformità, il professionista presenta la documentazione allo sportello unico per l’edilizia del comune di competenza che svolge un’apposita istruttoria e dopo aver verificato la presenza di tutti i requisiti, rilascia entro 45 giorni il permesso di costruire o la Scia in sanatoria entro 30 giorni. Periodo che raggiunge 180 giorni in caso di immobili sottoposti a vincolo paesaggistico. Per il rilascio del permesso di costruire o della Scia in sanatoria dopo l’accertata conformità, il soggetto richiedente deve pagare una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi e, comunque, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro.