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normativa
13/02/2024

Abuso edilizio, la responsabilità del progettista

In caso di abuso edilizio ovvero di costruzione che viola le norme urbanistiche o edilizie, il primo responsabile è il costruttore. La normativa per altro prevede anche casi in cui la responsabilità ricada su altri soggetti: il direttore dei lavori e il progettista ove si tratti di opera priva del permesso di costruire e difforme rispetto al permesso rilasciato dal comune. In particolare, il progettista ha il compito di presentare il progetto dell’opera e la Scia, Segnalazione certificata di inizio attività o comunque di redigere altri documenti come la Cila, Comunicazione di inizio lavori asseverata. Proprio per il fatto di presentare tali documentazioni, il progettista diventa soggetto esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. Il che significa che su di lui ricade la responsabilità penale in caso di abuso edilizio di un’opera edile.

Nello specifico, il progettista potrebbe trovarsi a rispondere del reato di falsità ideologica in certificati, qualora nella relazione iniziale di accompagnamento di cui all’art. 23, comma 1 del D.P.R. 380/2001, dichiarasse false attestazioni in caso riguardassero lo stato dei luoghi e la conformità agli strumenti urbanistici delle opere in realizzazione. In sintesi, il progettista non può mentire circa la conformità della costruzione agli strumenti urbanistici e allo stato dei luoghi. Nel caso in cui l’attività del progettista sia limitata a redigere il progetto dell’opera edile e non comprenda anche la direzione dei lavori, il professionista non sarà ritenuto responsabile dell’intervento illecito messo in atto successivamente. Quindi, se il progettista non ha funzione di controllo dei lavori in quanto non riveste il ruolo di direttore dei lavori stessi, non può essere ritenuto responsabile degli abusi edilizi eventualmente posti in essere.

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