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normativa
07/02/2024

Spostare un tramezzo in appartamento condominiale

Il proprietario di un appartamento all’interno di un condominio, di norma, ha la possibilità di effettuare interventi alla sua unità abitativa, sempre che non arrechi alcun tipo di pregiudizio agli altri condomini. A tale proposito, l’art.1122 del Codice Civile stabilisce che il condomino non può effettuare opere che rechino danni alle parti comuni, ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro dell’edificio. In particolare, vi sono interventi che potrebbero essere impediti da specifiche clausole espressamente indicate nel regolamento di condominio, come ad esempio lo spostamento di tramezzi che potrebbe essere autorizzato solo a seguito di sopralluogo di un tecnico incaricato dal condominio stesso o dall’amministratore e dopo il suo benestare in forma scritta. Lo spostamento dei tramezzi, infatti, può causare danni strutturali alle parti comuni dell’edificio o il crollo del solaio dell’unità abitativa soprastante. In ogni caso, è bene ricordare che limiti e divieti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle proprietà immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni che rivelino senza ombra di dubbio un intento chiaro ed esplicito ovvero che non dia luogo a qualsivoglia tipo di incertezza o dubbio, come indicato da Cass. Civ, sezione II, 20/10/2016, n. 21307.

Per comprendere la regolarità o meno di un intervento di spostamento di tramezzo in appartamento condominiale, di recente la Cassazione penale si è occupata di un caso dove il proprietario ha realizzato senza alcuna autorizzazione tramezzature nel suo appartamento allo scopo di ricavare più vani. In particolare, il proprietario ha ricavato una nuova camera con modifiche anche all’impianto elettrico e alla pavimentazione. A seguito di quanto emerso, il proprietario veniva inizialmente condannato dal Tribunale, ma, a seguito di ricorso, la Cassazione gli ha dato ragione motivando la sentenza che tale tipologia di lavori non è soggetta al permesso di costruire qualora non vi sia un cambiamento della volumetria complessiva né della destinazione d’uso dell’immobile. Come, appunto, riscontrato nel caso specifico.

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