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normativa
08/03/2024

Sicurezza nei cantieri, in arrivo la patente a punti

Il tema della sicurezza sul lavoro è sempre di grande attualità, come sottolineato anche dai più recenti dati (provvisori) Inail che per gennaio 2024 indicano in aumento sia nel numero di infortuni che nelle malattie professionali rispetto al medesimo periodo del 2023. Aumenti generalizzati sia a livello territoriale che di settore produttivo: ad esempio Inail segnala +6,8% di denunce di infortunio sul lavoro e ben 45 decessi sul lavoro solo nel primo mese dell’anno con un incremento percentuale del 4,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Dati allarmanti che necessitano interventi rapidi ed efficaci in tema di sicurezza sul lavoro. A tale proposito, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro nel settore edile, il nuovo decreto PNRR prevede l’inserimento di nuove misure ad hoc. In particolare, l’art.32 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare del nuovo Decreto Legge, che sostituisce l’art 27 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (d.lgs 81/2008), prevede a partire da 1° ottobre 2024 l’istituzione della cosiddetta patente a punti nei cantieri edili. Sono tenuti al possesso di tale patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente viene rilasciata in formato digitale dalla competente sede territoriale dell’ispettorato nazionale del lavoro in via subordinata al possesso di determinati requisiti da parte del responsabile legale dell’azienda o del lavoratore autonomo: iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi formativi di cui all’art 37; adempimento da parte dei lavoratori autonomi degli obblighi formativi previsti dal decreto stesso; possesso del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) in corso di validità; possesso del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi); possesso del DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale). Come funziona la patente a punti per la sicurezza? Inizialmente, si ha diritto a un punteggio di 30 punti o crediti che permette agli operatori di cui sopra di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Eventuali decurtazioni di punti sono legate ad accertamenti e conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti o preposti dell’impresa ovvero del lavoratore autonomo. L’entità della detrazione dei punti dalla patente dipende dalla gravità del provvedimento adottato. Ad esempio, in caso di incidente sul lavoro da cui sia derivata la morte, vengono sottratti 20 punti dalla patente. In caso di inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, vengono detratti 15 punti. In caso di inabilità temporanea ma superiore ai 40 giorni di astensione dal lavoro vengono sottratti 10 punti. Allo stesso modo, possono essere decurtati 10 crediti per altre tipologie di violazioni accertate, tra cui la mancata elaborazione di documenti fondamentali quali il documento di valutazione rischi, la mancata fornitura di adeguati sistemi o dispositivi di protezione dei lavoratori. In caso di infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente la patente può essere sospesa fino a un massimo di dodici mesi. I crediti detratti possono essere recuperati nel tempo dal soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti, a seguito della frequenza di specifici corsi indicati nell’art 37 comma 7, TUSL. Ogni corso permette di riacquisire cinque crediti a patto che venga trasmesso l’attestato di frequenza all’ispettorato del lavoro. In caso di dotazione inferiore ai 15 crediti o punti, l’impresa o il lavoratore autonomo non possono operare nei cantieri temporanei o mobili, salvo che per il completamento delle opere in appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei punti. In caso di riscontrata attività di un’impresa o di un lavoratore autonomo privi di patente o con patente con meno di 15 crediti all’interno di cantieri temporanei o mobili, viene applicata una sanzione amministrativa compresa tra 6 e 12 mila euro. Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato SOA di cui all’art.100, comma 4 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36.

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