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normativa
27/07/2023

Polizza calamità naturali in condominio: quali sono le regole?

In seguito ai recenti ed estremi eventi atmosferici che hanno causato danni di diversa entità a numerosi edifici nelle regioni del Nord Italia, si torna a parlare di polizza contro le calamità naturali in condominio. In particolare i cittadini si domandano quali tipologie di danno sono coperti da tale assicurazione, specie con riferimento alle singole unità abitative di un condominio. Ma prima di tutto bisogna accertarsi se il condominio in cui si vive ha una polizza contro le calamità naturali. Infatti, la normativa non impone al condominio di stipulare tale assicurazione. Ciò non toglie che sia buona regola avere una tale copertura e in alcuni casi è prevista dal regolamento di condominio stesso. Dunque, l'assicurazione del condominio, nota anche come Polizza Globale Fabbricati, ha lo scopo di risarcire eventuali danni causati da eventi naturali sulle parti comuni dell'immobile, oltre che di riascire eventuali terze parti per danni causati dall'edificio stesso, per esempio in caso di crollo di una parte muraria a danno di un altro condominio o di una persona.

Quali danni sono coperti? Di norma una classica Polizza Globale Fabbricati comprende una copertura essenziale o di base che può essere estesa con ulterori coperture o clausole aggiuntive a seconda delle esigenze dei condomini. In generale tale polizza dovrebbe coprire da incendio, ovvero da danni causati per esempio da fulmini, scoppi o implosioni e responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi. Tra le cosiddette garanzie aggiuntive possono rientrare:

- Danni dovuti all'acqua, come le infiltrazioni da tetti e pareti.

- Rottura di pannelli solari, termici e fotovoltaici.

- Rottura di tubi.

- Ricerca guasti che copre le spese sostenute per la prestazione professionale per la ricerca di un guasto a strutture e impianti condominiali.

- Tutela legale, che copre eventuali spese legali per contenziosi che il condominio affronta relativamente alle parti comuni.

Da ricordare che la polizza del fabbricato condominiale non copre solo i danni alle parti comuni, ma anche quelli causati alle singole abitazioni, sempre che sia specificato nella polizza assicurativa. In ogni caso la polizza non risarcisce in alcun modo i danni dovuti a trascuratezza o distrazione da parte del condomino. Un aspetto fondamentale è quello dei massimali ovvero della cifra massima che può essere risarcita a seguito di uno dei danni sopra elencati. Naturalmente, all'aumentare dei massimali cresce anche l'importo del premio assicurativo da pagare. Per quanto riguarda il costo complessivo della polizza risulta piuttosto variabile a seconda di numerosi fattori, tra cui le dimensioni, l'anno di costruzione, lo stato dell'immobile, oltre alle garanzie inserite nel contratto. Il costo della polizza condominiale viene ripartito tra i condomini in ragione delle tabelle millesimali, quindi dei millesimi di proprietà di ciascuno. In caso di appartamento in affitto le spese per l'assicurazione sono a carico del proprietario. Infine, per procedere in seguito a un danno, spetta all'amministratore di condominio inviare la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa. A sua volta il singolo condomino che avesse subito danni alla sua unità immobiliare deve inviare all'amministarore una lettera dove descrive i danni subiti e richiede il relativo risarcimento.

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