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29/02/2024

Normative antincendio verso la semplificazione

In materia di norme antincendio e sicurezza dei prodotti privi del marchio CE si apre la strada verso una generale semplificazione, almeno a quanto indicato nel Ddl delega sulla semplificazione amministrativa approdato alla Camera per la discussione. Il ddl delega, tra l’altro, fissa i principi che dovranno essere attuati con successivi decreti entro il 31 agosto 2024. Un primo passo importante nella direzione della semplificazione amministrativa, in realtà, era già stato compiuto all’interno del Codice di prevenzione degli incendi DM 3 agosto 2015 sulla progettazione antincendio nelle attività industriali e dal Mini Codice (DM 3 settembre 2021) che indica i criteri generali della progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Entrando nel dettaglio del ddl delega, l’art. 5, in linea con quanto indicato nei precedenti DM sopra citati, in ottica di semplificazione, riduce il numero di attività soggette ai procedimenti per la prevenzione degli incendi anche in relazione alle nuove normative e all’introduzione delle nuove tecnologie. In particolare, il ddl mira a semplificare i procedimenti ai fini della prevenzione antincendio specie all’interno delle attività con minore complessità ai fini antincendio, secondo il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa in relazione alle dimensioni dell’impresa e al relativo livello di rischio. Con l’entrata in vigore dei decreti attuativi delle nuove norme contenute nel ddl, è prevista una modifica della classificazione delle attività in base al rischio, che attualmente prevede tre categorie: A e B, che prevedono controlli a campione e C che prevede controlli obbligatori. In sintesi, vengono mantenute la prime due categorie ed eliminate la terza, il che consentirà alle imprese di esercitare l’attività previa presentazione della SCIA e di altre asseverazioni da parte dei tecnici abilitati, senza dover attendere i controlli dei Vigili del Fuoco e il rilascio del certificato di prevenzione antincendio. I Vigili del Fuoco potranno però effettuare controlli a posteriori.

Per quanto riguarda i controlli sui prodotti non marcati CE, il ddl ha l’obiettivo di snellire le procedure amministrative puntando a favorire l’autocertificazione e l’asseverazione delle caratteristiche tecniche di sicurezza dei prodotti. Per i prodotti esclusi dall’ambito della marcatura CE potrà essere utilizzata la SCIA al posto del procedimento di autorizzazione preventiva che prevedeva l’iter di omologazione. Al fine di permettere tale modifica nella procedura di immissione dei prodotti sul mercato, è possibile aggiornare la tabella A allegata al modello Scia2 (d.lgs. 222/2016). Ricordiamo che in materia di omologazione dei prodotti il DM 14 ottobre 2022 è intervenuto in precedenza stabilendo che nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco è consentita l’installazione di prodotti da costruzione soltanto se classificati secondo la norma europea EN 13501-01. Infine, le nuove norme antincendio prevedono anche una semplificazione delle sanzioni. Ricordiamo che il Legislatore sanziona i titolari delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate nell’allegato I del DPR 151/2011 in caso di esercizio senza l’adeguato titolo autorizzativo ai fini antincendio ovvero senza la SCIA antincendio. Le sanzioni relative alla citata contravvenzione, qualora le attività si configurino come luogo di lavoro, ai sensi dell’art.62 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, possono essere estinte mediante pagamento di una sanzione amministrativa. Nel caso in cui, invece, tali attività non siano configurabili quali luogo di lavoro, la contravvenzione di cui sopra non può essere estinta mediante sanzione amministrativa e ciò implica un aggravio per i titolari dell’attività stessa, solitamente di piccole dimensioni. In ottica di semplificazione e uniformità, il ddl propone di uniformare le norme estendendo a tutte le attività le regole valide per i luoghi di lavoro.

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