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normativa
19/02/2024

Condono edilizio: la sanatoria straordinaria

In caso di immobile costruito senza il dovuto permesso di costruire le norme sono molto chiare e indicano che lo stesso debba essere demolito, secondo quanto indicato nell’Art.31 del DPR 380/2001, Testo Unico Edilizia. Per altro l’iter risulta spesso piuttosto lungo e non sempre porta all’effettivo ripristino della condizione legittima. Nel nostro Paese le norme prevedono che l’abuso edilizio possa essere sanato mediante apposito accertamento di conformità, secondo quanto indicato dall’articolo 36 del Testo Unico dell’Edilizia che permette di ottenere il permesso di costruire in sanatoria, ma solo nel caso l’intervento sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia secondo il principio di doppia conformità, ovvero sia al momento dell’edificazione della costruzione abusiva sia al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria. Oltre alla tipologia di sanatoria ordinaria legata alla doppia conformità, è prevista anche una sanatoria straordinaria in caso di edifici privi della doppia conformità ovvero edificati senza presentazione di concessione edilizia o di autorizzazione a costruire o, ancora, sulla base di licenze o concessioni annullate, decadute o per le quali sia in attuazione un procedimento di annullamento.

Per la sanatoria straordinaria riconducibili al primo condono edilizio, sono previste due diverse situazioni: nel primo caso la sanatoria delle opere abusive di cui all’art. 31 della Legge n.47/1985, che ha permesso di ottenere la concessione o l’autorizzazione in sanatoria delle opere ultimate entro il 1° ottobre 1983; nel secondo caso la sanatoria riguarda opere costruite su aree sottoposte a vincolo di cui all’art. 32 della Legge sopra citata che disciplina la sanatoria nel caso di immobili sottoposti a vincolo. Nel caso di immobili sottoposti a vincolo, la sanatoria straordinaria era subordinata al parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso.

Successivamente al primo condono edilizio e alle relative norme, il legislatore ha deciso di concedere ulteriori due sanatorie, ma con vincoli più restrittivi rispetto alla prima. L’art.39 della Legge 23 dicembre 1994 n.724 o del secondo condono edilizio, ha riaperto la possibilità di ottenere la sanatoria straordinaria delle opere edilizia abusive concessa con il primo condono, ma limitandola alle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 e che non presentino un ampliamento della costruzione superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria, ovvero un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Successivamente, l’art.32 della Legge 24 novembre 2003 n.326 ha riaperto i termini del condono alle opere edilizie abusive terminate entro il 31 marzo 2003 che non abbiano comportato un ampliamento superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria ovvero un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Inoltre, nel caso di nuovi edifici residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abitativo in sanatoria, veniva introdotta la condizione che la nuova costruzione non superi 3.000 metri cubi. Quanto affermato è da intendersi suscettibile ad eventuali successive integrazioni e/o modifiche applicate agli articoli di Legge sopra citati.

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