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normativa
30/01/2024

Come funziona la tassa di soggiorno

La tassa di soggiorno è un tributo locale che deve essere versato dai turisti che soggiornano nelle strutture ricettive di un Comune. In realtà ogni amministrazione locale ha facoltà di decidere se applicare o meno la tassa di soggiorno, quindi, in teoria, non è detto che tutte le località dove si soggiorna applichino tale tributo. La tassa di soggiorno viene istituita mediante apposita delibera del consiglio comunale dei capoluoghi di provincia, dei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche e delle città d’arte. La tassa di soggiorno incassata da un’amministrazione comunale deve essere impiegata per sostenere eventi e manifestazioni a carattere turistico, per introdurre misure a sostegno delle imprese ricettive del territorio, finanziare interventi di manutenzione, recupero e fruizione di beni culturali e servizi pubblici locali.

Con riferimento all’entità della tassa di soggiorno, la normativa prevede che ove applicata sia calcolata con criteri di gradualità in proporzione al prezzo del soggiorno, fino a un massimo di 5 euro per ogni notte di soggiorno. La normativa, però, indica che le città turistiche hanno facoltà di aumentare l’importo della tassa di soggiorno in base alla presenza di determinati fattori. Ad esempio, recenti modifiche hanno introdotto la possibilità di applicare una tassa di soggiorno fino a 10 euro per notte per i capoluoghi di provincia che registrino presenze turistiche che superano di 20 volte il numero di residenti. Tale presenza deve essere dimostrata dalle rilevazioni Istat riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all’anno in cui viene deliberato l’incremento dell’importo della tassa. La tassa di soggiorno deve essere corrisposta direttamente al gestore o al responsabile della struttura ricettiva che avrà l’obbligo di dichiarare le entrate e corrispondere al comune l’importo dovuto. La dichiarazione delle entrate deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono state incassate le tasse di soggiorno. Qualora il gestore della struttura ricettiva non trasmettesse la dichiarazione ovvero presentasse importi non corrispondenti a quanto realmente versato dai turisti, incorrerebbe in una sanzione amministrativa di importo tra il 100% e il 200% dell’importo dovuto per la tassa di soggiorno.

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