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angle-left Breve guida all’accertamento di compatibilità paesaggistica
normativa
evidenza
07/02/2025

Breve guida all’accertamento di compatibilità paesaggistica


L’accertamento di compatibilità paesaggistica è un procedimento amministrativo finalizzato a verificare se un’opera - realizzata in assenza o in difformità di autorizzazione paesaggistica - abbia un impatto in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, come definito dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42). Dunque, la procedura di accertamento ha come obiettivo garantire la protezione e la conservazione dei beni paesaggistici. Sostanzialmente, il procedimento è rivolto a proprietari, possessori e detentori di immobili inseriti in aree di interesse paesaggistico, che per poter procedere ad effettuare interventi di vario genere su tali immobili sono vincolati alla richiesta di autorizzazione da parte dell’amministrazione competente. Secondo il sopracitato Decreto 42/2004, l’accertamento di compatibilità paesaggistica è consentito nei seguenti casi: lavori realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; lavori comunque qualificabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3 del Dpr 380/2001. L’accertamento di compatibilità paesaggistica avviene a seguito di domanda da parte del proprietario dell’immobile all’autorità competente, che può essere la Regione o un ente locale come il Comune, l’Ente Parco o la Provincia.

L’autorità amministrativa ha tempo 180 giorni per accettare o rigettare la domanda, dopo aver consultato la Soprintendenza che si pronuncia entro 90 giorni con parere vincolante. A seguito dell’entrata in vigore del Legge 105/2024 di conversione del cosiddetto Decreto Salva Casa (Dl 69/2024), viene introdotta una maggiore flessibilità nell’accertamento di compatibilità paesaggistica. In particolare, nel caso in cui decorrano i termini previsti per la pronuncia dell’autorità competente, si applica il silenzio/assenso su pareri vincolanti e la domanda di accertamento viene presa in carico dall’ufficio tecnico comunale, che effettua una valutazione discrezionale provvedendo in autonomia a determinare sull’accertamento della compatibilità paesaggistica. In conclusione, dell’iter, qualora l’accertamento abbia un esito favorevole, l’istante dovrà versare una sanzione stabilita sulla base di una perizia di stima da parte di un tecnico abilitato. In caso di rigetto della domanda, viene applicata la sanzione di demolizione.

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