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27/06/2023

Bonus edilizi, chiarimenti del Fisco sul visto di conformità

Per poter accedere ad alcune delle agevolazioni fiscali previste per i bonus edilizi, in particolare per i casi di cessione del credito e di sconto in fattura, è necessario inviare il visto di conformità “ora per allora”. Previsto dal Dl 50/2022, art.14, il visto di conformità “ora per allora” non deve essere trasmesso all'Agenzia delle entrate come nel caso del visto di conformità “ordinario”. Questo è dovuto al fatto che non costituisce una condizione per esercitare l'opzione, ma ha lo scopo di limitare la responsabilità del cessionario da far valere in caso di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria. La forma di rilascio del visto di conformità è libera, ma occorre che alla data del rilascio dello stesso il professionista incaricato abbia effettuato la relativa comunicazione.

La documentazione di rilascio del visto di conformità deve contenere alcune specifiche tra cui il numero di protocollo e di progressivo della comunicazione dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Inoltre, il documento deve riportare alcuni elementi:

- Codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione applicata.

- Codice fiscale del cedente o titolare della detrazione.

- Codice fiscale del primo cessionario o del fornitore.

- Tipologia di intervento agevolato.

- Anno in cui è stata effettuata la spesa.

- Ammontare della spesa sostenuta.

- Ammontare del credito ceduto.

L'attestazione di rilascio del visto di conformità può essere inviata dal professionista incaricata al soggetto interessato tramite posta elettronica certificata.

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