Aggregatore Risorse

angle-left Agevolazioni prima casa in caso di immobili preposseduti
fisco
26/02/2024

Agevolazioni prima casa in caso di immobili preposseduti

Secondo una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 30585 del 3 novembre 2023 le agevolazioni prima casa non spettano in caso di immobili preposseduti. In particolare, l’ordinanza si riferisce a un caso specifico in cui un contribuente è stato dichiarato non in possesso dei requisiti in quanto il soggetto stesso già possedeva un immobile nel medesimo comune in cui ha acquistato un altro immobile per il quale richiedeva l’applicazione dell’agevolazione prima casa. Nel caso specifico, infatti, pur essendo ad uso promiscuo, l’immobile preposseduto dal contribuente era certamente idoneo all’uso abitativo. Ricordiamo che l’idoneità abitativa della casa che già si possiede ai fini dell’agevolazione fiscale prima casa deve essere valutata sia sotto il profilo oggettivo ovvero l’effettiva inabitabilità, che soggettivo ovvero un immobile inadatto per dimensioni o per caratteristiche qualitative. Quindi, l’idoneità abitativa non è esclusa dalla titolarità di un immobile ad uso promiscuo. La Cassazione ha sottolineato che l’articolo 1, nota 2-bis, lettera B) della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986, nella sua attuale formulazione, indica la mera prepossidenza di un immobile, indipendentemente dalle sue effettive e reali caratteristiche, fra gli elementi ostativi alla fruizione delle agevolazioni fiscali sulla prima casa. Dunque, per ricapitolare, le agevolazioni sulla prima casa decadono in caso di presenza di un immobile preposseduto nel medesimo comune, anche se questo risulta ad uso promiscuo, ma soddisfa le esigenze abitative del soggetto interessato all’agevolazione.

Scopri tutte le news di categoria
vai