FAQ n. 1 |
D. | Cos'è la totalizzazione? |
R. | L'istituto della totalizzazione, disciplinato dal d.lgs. n. 42/2006, consente di sommare i periodi di contribuzione maturati dal lavoratore presso diverse gestioni previdenziali obbligatorie alle quali è stato iscritto, al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico. |
FAQ n. 2 |
D. | A chi spetta e quali sono i requisiti e la decorrenza per la pensione indiretta da totalizzazione? |
R. | La pensione indiretta in totalizzazione spetta al familiare superstite avente diritto, per i contributi versati dal de cuius ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione, qualora sussista il possesso dei requisiti dalla forma pensionistica nella quale il dante causa risultava iscritto al momento del decesso. Il diritto alla pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quella del decesso del dante causa. |
FAQ n. 3 |
D. | A chi va presentata la domanda di pensione in totalizzazione? |
R. | La domanda di pensione in totalizzazione va inoltrata alla gestione presso cui, da ultimo, si è o si è stati iscritti e - se iscritti a più gestioni contemporaneamente - si ha la possibilità di scegliere a quale dei due enti indirizzare la domanda. |
FAQ n. 4 |
D. | Come si calcola la pensione quando si effettua la totalizzazione? |
R. | La pensione totalizzata è calcolata col sistema contributivo trovando applicazione un'apposita formula prevista dalla legge istitutiva. Tuttavia, se l'anzianità contributiva maturata presso la Cassa Geometri è pari o superiore a quella minima necessaria per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, si applica il sistema di calcolo previsto dalla normativa dell'Ente. Ogni Ente pensionistico, ciascuno per la parte di competenza, calcola la propria quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti. |
FAQ n. 5 |
D. | Si possono totalizzare anche brevi periodi? |
R. | Sì, è possibile utilizzare tutti gli spezzoni di anni che non siano coincidenti con periodi maturati in altre gestioni. |
FAQ n. 6 |
D. | Chi eroga la pensione totalizzata? |
R. | Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'Inps anche nei casi in cui non sia coinvolto come gestione previdenziale nell'istituto, restando ovviamente a carico di ciascuna gestione l'onere di versare all'Inps le singole quote. |
FAQ n. 7 |
D. | Quando non si può richiedere la pensione in totalizzazione? |
R. | L'accesso al regime per la totalizzazione è precluso ai titolari di trattamento pensionistico autonomo, nonché in caso di trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità ovvero della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia. Tuttavia se si è titolari di assegno di invalidità ovvero di pensione di invalidità, qualora le condizioni di salute del richiedente si aggravino al punto da comportare l'inabilità, è possibile chiedere la pensione di inabilità in totalizzazione dal momento che la nuova liquidazione comporterebbe la revoca del precedente trattamento. |
FAQ n. 8 |
D. | Quali sono le differenze tra ricongiunzione e totalizzazione? |
R. | La totalizzazione è sempre gratuita e non comporta l'effettivo trasferimento dei contributi da una gestione previdenziale all'altra; con la totalizzazione ogni gestione calcola la propria quota di pensione sul periodo di iscrizione secondo le modalità previste dalla disciplina istitutiva. La ricongiunzione invece è onerosa e la pensione viene calcolata dall'ente presso il quale è avvenuto il trasferimento dei contributi secondo le proprie modalità di calcolo. |
FAQ n. 9 |
D. | Quali sono i requisiti generali previsti per la pensione in totalizzazione? |
R. | Per il riconoscimento della pensione in totalizzazione è necessario non essere titolare di trattamento pensionistico in nessuna delle gestioni a cui si è stati iscritti, anche se in una di esse si sono raggiunti i requisiti minimi per il diritto a pensione. |
FAQ n. 10 |
D. | E' possibile richiedere la totalizzazione avendo già effettuato la ricongiunzione? |
R. | Sì. L'incompatibilità tra la ricongiunzione e la totalizzazione è prevista nelle sole ipotesi di ricongiunzioni perfezionate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 42/2006. Pertanto la ricongiunzione conclusa prima del 3 marzo 2006 non preclude la possibilità di richiedere la totalizzazione. |
FAQ n. 11 |
D. | Quali prestazioni si possono richiedere con la domanda di totalizzazione? |
R. | Con la domanda di totalizzazione si possono richiedere le seguenti prestazioni:- pensione di vecchiaia;
- pensione di anzianità;
- pensione di inabilità;
- pensione indiretta ai superstiti.
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FAQ n. 12 |
D. | E' previsto il riconoscimento del supplemento di pensione se il pensionato in totalizzazione continua a lavorare? |
R. | Sì. Qualora il pensionato in totalizzazione continui a lavorare, versando i relativi contributi, ha diritto a vedersi riconosciuto il supplemento di pensione. |
FAQ n. 13 |
D. | La pensione in totalizzazione è integrabile al trattamento minimo? |
R. | No. In caso di pensione in totalizzazione non si applica l'istituto dell'integrazione del trattamento minimo. |
FAQ n. 14 |
D. | Quali sono i requisiti e la decorrenza della pensione di anzianità in totalizzazione? |
R. | È necessario possedere un'anzianità contributiva complessiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall'età anagrafica. La decorrenza è fissata come segue: dal 2016, 40 anni e 7 mesi di contributi; dal 2019, 40 anni e 12 mesi di contributi. Il trattamento si consegue trascorsi i 21 mesi di "finestra" dalla maturazione dei requisiti. |
FAQ n. 15 |
D. | L’attribuzione della pensione di anzianità in totalizzazione è subordinata alla cancellazione dall’albo? |
R. | No, la concessione della pensione di anzianità in totalizzazione consente la prosecuzione dell'esercizio professionale. |
FAQ n. 16 |
D. | Quali sono i requisiti e la decorrenza della pensione di vecchiaia in totalizzazione? |
R. | È necessario possedere un'anzianità contributiva complessiva tra le gestioni coinvolte non inferiore a 20 anni e aver raggiunto i 65 anni di età. Dalla maturazione del diritto devono inoltre decorrere ulteriori 12 mesi quale requisito di speranza di vita (dal 2019) e ulteriori 18 mesi di "finestra" cosiddetta "d'accesso". |
FAQ n. 17 |
D. | Quali sono i requisiti e la decorrenza della pensione di inabilità da totalizzazione? |
R. | Per richiedere la pensione di inabilità in totalizzazione è necessario trovarsi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e aver maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella gestione di iscrizione al momento in cui si verifica lo stato di inabilità. Il diritto alla pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano perfezionati ii requisiti richiesti. |