Cartelle esattoriali, proroga di due mesi per la rottamazione
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Cartelle esattoriali, proroga di due mesi per la rottamazione
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha prorogato il termine per la presentazione delle domande per la rottamazione delle cartelle esattoriali. Inizialmente previsto per il 2 maggio, il termine entro cui presentare domanda all'Agenzia delle entrate, è stato infatti spostato di due mesi al 30 giugno 2023. Entro tale data i contribuenti che desiderano aderire alla definizione agevolata delle cartelle dovranno versare i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Tali debiti possono essere versati senza sanzioni, interessi di mora.
Con la proroga di due mesi, di conseguenza, viene posticipata anche la data entro la quale l'Agenzia delle entrate trasmetterà la comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata ai soggetti che hanno fatto domanda di rottamazione delle cartelle esattoriali. Tale data slitta dal 30 giugno al 30 settembre 2023. Di conseguenza anche il pagamento della prima rata della definizione agevolata viene posticipata dal 31 luglio al 31 ottobre 2023. Ricordiamo che le somme dovute possono essere versate in un'unica soluzione o in alternativa rateizzate fino a un massimo di 18 rate in 5 anni. La domanda di definizione agevolata deve essere inviata per via telematica sul sito Agenziaentrateriscossione.gov.it
Quali sono i debiti che rientrano nella rottamazione? I carichi affidati all'Agenzia delle entate – Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e inoltre: - I debiti fiscali contenuti nelle cartelle esattoriali che non sono ancora state notificate. - Pendenze fiscali interessate da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione. - Debiti fiscali oggetto di una precedente procedura di rottamazione, anche se è decaduta dalla misura agevolata a causa di un mancato o ritardato versamento di una delle rate del precedente pagamento. Invece, non rientrano nella rottamazione: - Tutti i carichi affidati all'Agente di riscossione prima del 1° gennaioo 2000 e dopo il 30 giugno 2022. - Somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato. - Crediti derivanti da denunce di condanna della Corte dei Conti. - Multe e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di sentenze penali di condanna. - Carichi affidati dalle Casse o Enti previdenziali che non hanno provveduto entro il 31 gennaio 2023 all'adozione di uno specifico provvedimento volto a ricompensare gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa.