Alluvione Emilia-Romagna, subito in vigore le semplificazioni del Codice Appalti
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Alluvione Emilia-Romagna, subito in vigore le semplificazioni del Codice Appalti
Dopo la devastazione e il lutto per l'Emilia-Romagna gravemente colpita dall'alluvione e dalla conseguenti frane ora è il momento di ripartire. Tra le misure introdotte dal Governo con lo stanziamento di 2 miliardi di euro per soccorrere cittadini e imprese delle aree colpite, vi sono ad esempio lo stop temporaneo al pagamento di mutui, bollette, tributi e contributi, oltre all'introduzione di ammortizzatori sociali per i lavoratori e indennità per coloro che sono stati costretti a interrompere la propria attività. Per ripartire però serve anche e soprattutto ricostruire opere e infrastrutture andate distrutte o danneggiate dai fiumi di acqua, fango e detriti. Per tale motivo tra le misure attuate è stata disposta l'immediata entrata in vigore dell'articolo 140 del nuovo Codice Appalti che riguarda la semplificazione per procedure urgenti. L'articolo, in sintesi, dispone l'immediata esecuzione di lavori fino a 500 mila euro o di quanto indispensabile per rimuovere quanto possa pregiudicare l'incolumità dei cittadini.
Nel dettaglio, l'articolo 140 del nuovo Codice Appalti recita: “In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP (responsabilie unico del procedimento) o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di 500 mila euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Tuttavia è previsto in via eccezionale e nella misura strettamente necessaria che l'affidamento diretto possa essere autorizzato anche al di sopra dei limiti, per un arco di tempo limitato non superiore a 30 giorni e solo per singole specifiche situazioni e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti art.24 del codice di cui al decreto legislativo n.1 del 2018. In ogni caso l'affidamento diretto non è consentito per appalti di lavoro di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli art. 37 e 41 del Codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente. Sarà compito del RUP o di altro tecnico dell'amministrazione competente la compilazione di una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmissione della stessa alla stazione appaltante che provvederà alla copertura della spesa e all'approvazione della prestazione affidata”.